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Associazione Sportiva United Forces Oristano Soft Air Team
ATTO COSTITUTIVO
Il giorno 24 del mese di ottobre dell'anno 2003 si sono riunite
le seguenti persone:
xxxxx
xxxxx
xxxxx
I quali dichiarano di costituire, ai sensi degli artt.36 e ss.
Codice civile, l'associazione sportiva dilettantistica senza fini
di lucro denominata
"UNITED FORCES ORISTANO SOFT AIR TEAM",
con sede in Oristano via San Simaco n°77, codice fiscale 90031840953
A tale scopo deliberano quanto segue:
1) è approvato lo statuto allegato;
2) all’associazione potranno aderire, a norma dell’art.
6 dello statuto, tutti coloro che chiedano di farne parte e la cui
ammissione sia deliberata, secondo le modalità indicate nello
Statuto, dal Consiglio Direttivo;
3) che il patrimonio sociale sarà costituito dalle quote
sociali e da eventuali contributi volontari degli associati, dai
contributi di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche,
da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti, dai proventi derivanti
dalle attività organizzate dalla associazione e da eventuali
sponsor;
4) sono organi dell’Associazione l’Assemblea generale
dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione,
il Vicepresidente, il Segretario e i Consiglieri;
5) si eleggono membri del primo Consiglio Direttivo i signori:
Presidente: Fadda Flavio Raffaello
Vicepresidente: Mura Tonino
Segretario: Mocci Demartis Stefano Alessandro
Consigliere: Onidi Antonio
Consigliere: Zucca Andrea
I Soci per accettazione
STATUTO
Art. 1. Costituzione e sede :
E’ costituita, ai sensi degli artt.36 e ss. Codice civile,
l'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro denominata
"UNITED FORCES ORISTANO SOFT AIR TEAM", di seguito più
semplicemente denominata Associazione, con sede in Oristano via
San Simaco n°77.
Art. 2 – Scopo:
1. L’associazione è indipendente, aconfessionale,
apartitica, apolitica, senza fini sindacali e/o di lucro. Durante
la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti,
anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
sportiva connessa alla pratica del Soft Air (War Game) intesa come
mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la
gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa
o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica del Soft Air (War Game). Per
il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà,
tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione,
manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla
democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità
delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati
e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente
di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
4. L'associazione si impegna ad accettare incondizionatamente tutte
le disposizioni statutarie del CONI, nonché gli statuti e
i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di
promozione sportiva e/o delle Associazioni sportive di analogo scopo
cui l’Associazione intenderà affiliarsi e s'impegna
ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi
competenti delle stesse dovessero adottare a suo carico, nonché
le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere
in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti
all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le
norme degli statuti e dei regolamenti federali e/o Enti sportivi
nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società
affiliate.
6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee
dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro
rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali e/o
negli Enti a cui è affiliata.
Art. 3 – Durata: La durata dell'associazione è illimitata
e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea
straordinaria degli associati.
Art. 4 - Domanda di ammissione
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività
sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso
ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo
medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci
solo le persone fisicamente idonee che ne facciano richiesta e che
siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno
redigere una domanda su apposito modulo e presentare certificato
medico di idoneità all’attività sportiva non
agonistica.
4. La validità della qualità di socio efficacemente
conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione
è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte
del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato
e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea
generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni
le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà
parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione
e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato
minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi
o rivalutata.
Art. 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione,
del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente
acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi
dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative
indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità
stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 6 - Doveri dei soci : Tutti i soci sono esplicitamente e implicitamente
tenuti a:
1) osservare regolamenti di gara e di statuto;
2) osservare le delibere degli atti degli organi dell’Associazione;
3) rispondere alle chiamate degli organi dell’Associazione;
4) tenere prima, durante e dopo le attività dell’Associazione
un contegno irreprensibile;
5) pagare regolarmente e con puntualità le quote sociali
e le quote mensili.
Art. 7 - Decadenza dei soci :
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti
casi:
• dimissione volontaria;
• morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza
del versamento richiesto della quota associativa;
• radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, che,
con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del
sodalizio,o che non abbia rispettato il presente statuto o le delibere
del Consiglio Direttivo.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo
deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale
assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato,
si procederà in
contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di
svolgimento dell’assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 8 – Organi: Gli organi sociali sono:
• l'assemblea generale dei soci
• il presidente
• il consiglio direttivo
Art. 9 – Assemblea :
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita
rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni
da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche
se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà
essere richiesta al Consiglio direttivo o dal Presidente o da almeno
un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote
associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine
del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da
parte del Consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede
dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire
la massima partecipazione degli associati.
Art. 10 - Diritti di partecipazione :
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della
quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo
di delega scritta, non più di un associato.
Art. 11 - Compiti dell'assemblea :
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo
otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione
e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria,
elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza
e l’elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo,
almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per il rinnovo degli organi direttivi, per l'approvazione
del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio
preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione
dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione
che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria
e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo,
in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei
presenti.
5. Nomina il Presidente, Vicepresidente, il Segretario con funzioni
di tesoriere e fino ad un massimo di quattro Consiglieri.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le
modalità e l’ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale
firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati,
dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione
di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 12 - Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole
della maggioranza dei
presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi
diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
3. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea
ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con
il voto dei presenti.
Art. 13 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio
direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni
prima dell’adunanza.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti
relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione
e modalità di liquidazione.
Art. 14 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri
che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di sette
eletti dall'assemblea. Tutti gli incarichi sociali si intendono
a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno
ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con
il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non
abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non
colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una
qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti
a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi
non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di
parità il voto del Presidente è determinante.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità,
devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto
la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione
di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 15 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo,
i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci
per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza
dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non
più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra
causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 16 - Convocazione Direttivo: Il Consiglio Direttivo si riunisce
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne
sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, senza formalità.
Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire
almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria
qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività
sociale o sportiva da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora
si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione
delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 18 - Il Presidente :
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione
e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art. 19 - Il Vicepresidente : Il Vicepresidente sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in
quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 20 - Il Segretario : Il Segretario dà esecuzioni alle
deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i
verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere
cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta
dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti
da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Può
avvalersi dell’aiuto di un consigliere a cui demandare alcune
sue funzioni.
Art. 21 - Il rendiconto
1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario
dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre
all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve
informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione,
con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale
posta in essere accanto all’attività istituzionale;
ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico
- finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti
gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che
ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art. 22 - Anno sociale :
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre
e terminano il 31 agosto di ciascun anno.
Art. 23 – Patrimonio :
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni,
da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività
organizzate dalla associazione.
Art. 24 – Sezioni :
L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi
che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere
gli scopi sociali.
Art. 25 - Clausola Compromissoria :
1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci
e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza
di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla
Federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile
comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione
di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri,
due dei quali nominati
dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri
così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale
di Oristano.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio
Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata
da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data
dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui
la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta
a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Oristano, ed il Collegio giudicherà
ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma
dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere
adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale
prevista dalla Federazione di appartenenza.
Art. 26 – Scioglimento :
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione,
sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci
esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria
da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione
deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto,
con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà,
sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione
dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore
di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero
a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 27 - Norma di rinvio :
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano
le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione
sportiva Nazionale a cui l’associazione è affiliata
ed in subordine le norme del codice civile.
Oristano 24 ottobre 2003
Regole di comportamento
Essendo un gioco basato sulla fiducia e sull’onesta reciproca
dei giocatori che vi partecipano, ogni comportamento deve essere
“professionale”, pertanto dal campo di gioco vengono
RIGIDAMENTE banditi, censurati e sanzionati i relativi atteggiamenti:
1. Un giocatore che spara sull’avversario (e ritiene a torto
o ragione di averlo colpito) non deve mai chiedere il colpito, ma
deve essere chi ha ricevuto i colpi a dichiararsi. (es. ti ho colpito
?).
Chiunque chiede riscontro dei colpi deve considerarsi eliminato.
2. Un giocatore che risulta essere colpito ( che quindi diventa
un “eliminato”) non deve mai chiedere nessun riscontro
dei colpi ricevuti ( es. chi mi ha colpito?)
3. Parlare da eliminati durante una partita: i giocatori eliminati,
in transito verso il punto di raccolta sono tenuti al più
rigoroso silenzio, si ricorda che durante le fasi del gioco le sensazioni
e reazioni a “sangue caldo” sono molto diverse da quelle
apprezzabili a “mente fresca” per cui si richiede un
assoluto e totale autocontrollo.
4. Polemizzare: questo implica il punto prospettato in precedenza,
con l’aggiunta di creare disturbo e irritare chi si comporta
in modo corretto.
Tutte le obiezioni e le lamentele vanno fatte, a fine partita e
in modo riservato, al proprio responsabile di club, il quale valuterà
la situazione, discutendone se il caso successivamente con il responsabile
del club interessato.
5. Insulti: E’ assolutamente vietato proferire, sia in campo
che al di fuori, nei confronti di qualsiasi giocatore, e per qualsiasi
motivo, parole, frasi o gesti offensivi che ledano o offendano la
o le persone.
6. E’ vietato qualsiasi tipo di contatto diretto con l’avversario
(il famigerato “corpo a corpo”). Inoltre è vietato
il lancio di qualsiasi oggetto (es. pietre, bastoni, etc.) e sparare
volutamente al volto.
7. E' consentita l'ottimizazzione delle ASG, volta a migliorare
le caratteristiche balistiche, purchè la potenza massima
non superi la soglia di 1 JOULE.
E' invece categoricamente VIETATO l'uso di ASG che superino tale
potenza, così come è vietato l'uso di bb. che non
siano in plastica.
Qualora vi siano dei cambiamenti legislativi verso potenze maggiori,
si decide che il limite massimo di potenza per le gare rimanga fissato
sempre ad un joule.
Le ASG verranno sempre e comunque controllate ad ogni incontro di
carattere regionale, qualora questo sia possibile, ovvero sia presente
il Chrony in campo.
La procedura per la misurazione è la seguente:
-Il Club organizzatore ha l'incarico di testare le ASG
-Le ASG verranno divise per tipi di caricatore
-Viene usato un unico caricatore di ogni tipo, sul quale vengono
inseriti bb presi da un unica busta
-L'HOP-UP viene disattivato
-Viene sparata una raffica, per eliminare eventuali tappi all'interno
della canna
-si procede al test al chrony dell'ASG, per un numero di 5 colpi
Viene tollerata una percentuale d'errore NON superiore al 2% in
m/s rispetto al massimo consentito, per cui con bb 0.20 si potranno
raggingere i 102 m/s, e con gli 0.25 i 90.8 m/s al chrony.
Ciò, COMUNQUE, NON potrà accadere in più di
2 colpi su 5, pena la non ammissione dell'ASG.
Se un giocatore verrà trovato in possesso di un ASG fuori
norma, potrà essere allontanato dal campo, anche se in possesso
di un'altra ASG regolare.
8. Petardi: E’ vietato l’uso di petardi di ogni genere
come simulazioni di bombe a mano; per queste ultime, possono essere
usate le granate per Soft Air in commercio ( con il petardo di serie),
che comunque sono valide solo all’interno di edifici. E’
consentito l’uso di innocue “micette” funzionanti
a strappo o l’uso di cicalini.
Chiunque dovesse imbattersi , attivando uno di questi dispositivi
deve dichiararsi, e considerarsi “eliminato”.
9. Simulare: E' vietato simulare la condizione di “colpito”.
Deve essere chiaro a tutti, compagni e avversari, il proprio stato
di “colpito”, quindi è vietato tenere atteggiamenti
poco chiari, che creino incertezza e disturbino il gioco.
10. Suggerimenti: Quando si è colpiti, è vietato
parlare e/o fornire indicazioni ai propri compagni ancora in gioco
o disturbare gli avversari, inoltre è vietato avvicinarsi
e/o cercare di individuare il punto da cui si è stati colpiti.
11. Eliminati: Chi viene eliminato deve mettere la ASG in sicura,
cambiare il canale della radio passando al 25 e recarsi al luogo
di raduno degli “eliminati dal gioco” in silenzio e
senza disturbare il gioco (è vietato sparare con la ASG),
una volta giunto al luogo di raduno deve tenere un'atteggiamento
tale da non disturbare e/o interferire con il gioco in corso. Chi
viene eliminato e vuole cedere le proprie dotazioni personali (ASG,
Pallini, Caricatore, Radio ecc.) deve lasciare a terra le stesse,
nel luogo in cui è stato colpito, in modo che sia il compagno
ad andare a prendere, il comportamento inverso è vietato.
12. Dotazioni: E’ vietato mantenere in campo gradi o mostrine
di qualsiasi esercito, fregi con richiami politici ARMI DA FUOCO,
COLTELLI E ALTRE ARMI BIANCHE. Sono ammessi strumenti o piccoli
coltelli, il cui porto è previsto dalle Leggi vigenti.
13. Natura: E’ vietato recidere piante o arbusti, quindi creare
danno alla vegetazione, giocare sugli alberi ( anche per motivi
di sicurezza), sparare sugli animali, accendere fuochi nei periodi
non consentiti (da Marzo a Ottobre), sporcare.
14. Ricetrasmittenti: Sono consentite le apparecchiature in osservanza
delle frequenze permesse dalle leggi vigenti. Prima e dopo la partita,
o durante la sospensione di essa per qualsiasi motivo, ogni giocatore
deve tenere la ricetrasmittente sintonizzata sul CANALE 20, che
è anche il canale di emergenza. La persona che munita di
ricetrasmittente viene colpita e quindi “eliminata”
deve tenere aperto il canale 25 di trasmissione per essere sempre
al corrente di ciò che accade in campo, ma non è consentito,
per fatti attinenti al gioco che si sta effettuando in quel momento,
comunicare con i propri compagni di squadra o chiedere informazioni.
15. Fumogeni: Sono consentiti da Ottobre ad Aprile, ma esclusivamente
i modelli acquistati regolarmente, non i modelli preparati in casa.
E’ vietato usare colorazioni che indichino pericolo, come
il ROSSO. L'organizzatore della gara ha la facoltà di vietare
l'uso di qualsiasi tipo di fumogeno.
16. Ritardi: I ritardatari non possono inserirsi a gioco avviato,
per cui dovranno attendere l’inizio della partita successiva.
17. Abbigliamento: E’ opportuno presentarsi sul campo, e/o
sul punto di ritrovo (o di raduno) non indossando completi tattici
quali: buffetteria, fondine, e quant’altro possa allarmare
l’opinione pubblica e la pubblica sicurezza. E’ inoltre
vietato, anche in gioco, indossare sulle mimetiche, o come accessori,
stemmi militari ( uguali agli originali) , stellette, gradi ( di
qualsiasi tipo) , o numeri di matricola. L’importante è
ricordarsi di tenere la propria ASG non in vista, sino al campo
di gioco, sempre celata da una sacca o negli appositi contenitori
in dotazione.
18. Sicurezza: E’ vietato sparare tra una partita ed un'altra,
se non nelle aree predisposte alla prova delle ASG, aree contraddistinte
da nastro colore bianco e rosso.
Sanzioni:
Per tutti i comportamenti precedentemente citati, i club autonomamente
prima, e collettivamente dopo faranno di tutto quanto in loro potere
per sanzionare con il massimo rigore qualsiasi giocatore che dovesse
infrangere le regole di gioco o di comportamento. Si ricorda che
l’impatto di un pallino può essere a volte non percepito
ma udito, raramente capita che una delle due situazioni non venga
percepita dal giocatore, un avversario un compagno di squadra. Nel
dubbio di essere stati colpiti o no, ogni singolo club chiede ai
propri soci di dichiararsi, sgombrando il campo da ogni possibile
e inutile discussione.
Procedure associative:
Tutti i soci dei club devono avere un’età minima di
18 anni, salvo presente un genitore.
Tutti i club sono tenuti ad informare le locali forze dell’ordine
qualora organizzino delle gare, e a fare pervenire fax ai club invitati
sul posto, in modo da scongiurare ogni possibile dubbio.
Qualora si dovessero spostare in trasferta ospiti di una altro
club, e divieto di spostarsi in completo mimetico, si consiglia
di adottare almeno la parte superiore associativa, o borghese, in
modo da non allarmare la pubblica sicurezza.
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